Quando è obbligatoria la Legge 10?
La Relazione tecnica ex art. 28 Legge 10: quando è obbligatoria per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, a titolo esemplificativo:
– edifici di nuova costruzione;
– demolizioni e ricostruzioni;
– ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
– ristrutturazioni importanti di primo livello*;
– ristrutturazioni importanti di secondo livello**;
– riqualificazioni energetiche;
– impianti termici di nuova installazione;
– ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
– sostituzione di generatori di calore.
Quando non serve?
– Interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono solo strati di finitura interni o esterni ininfluenti dal punto di vista termico (ad es. tinteggiatura, manto di copertura, pavimentazioni)
– Rifacimento di porzioni di intonaco su S<10% Superficie disperdente lorda Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti>uperfici < 10 %
– Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti
*Ristrutturazioni di primo livello
intervento che interessa l’involucro edilizio ( > 50% della superficie disperdente dell’edificio costituito dall’unione di tutte le UI che lo compongono) e comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio
**Ristrutturazioni di II livello
intervento che interessa l’involucro edilizio ( > 25% della superficie disperdente dell’edificio costituito dall’unione di tutte le UI che lo compongono) ma non necessariamente l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva